Il gratuito patrocino nel Processo civile, amministrativo, contabile e tributario

INDICE

 

 

Ai sensi dell’art. 124 TU l’istanza, in carta semplice sottoscritta dall’interessato con firma autenticata dal difensore o in via amministrativa ex L. 455/2000, è presentata esclusivamente dall’interessato o dal difensore, ovvero inviata a mezzo raccomandata al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del luogo  dove ha sede il magistrato competente a conoscere della causa nel merito

Per le cause innanzi alla Corte di Cassazione, al Consiglio di stato o alle sezioni centrali della Corte dei Conti è competente il Consiglio dell’ordine degli Avvocati del luogo dove ha sede il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.

Ai sensi dell’art. 112 l’istanza contiene, a pena di inammissibilità, le enunciazioni in fatto e diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della domanda.

II consiglio dell’ordine nel termine di 10 giorni dalla data di presentazione od integrazione della domanda decide sull’ammissione o meno.

Copia dell’atto con cui il consiglio accoglie,  rigetta o dichiara inammissibile l’istanza è trasmesso al magistrato competente a conoscere della causa. E all’interessato.

Il provvedimento di ammissione è comunicato all’Ufficio Finanziario.

Ai sensi dell’art. 126, punto 3,se il consiglio dell’ordine respinge o dichiara inammissibile l’istanza, questa può essere proposta al magistrato competente per il giudizio che decide con decreto.    


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ART. 131 T.U.  –Effetti dell’ammissione al patrocinio

Per effetto dell’ammissione al patrocinio e relativamente alle spese a carico della parte ammessa alcune sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall’erario

Sono spese prenotate a debito:
- il contributo unificato nel processo civile e amministrativo;

- l’imposta di bollo, ai sensi dell’articolo 17, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972, n. 642, nel processo contabile e tributario;
- le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d’ufficio nel processo civile;
- l’imposta di registro ai sensi dell’articolo 59, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nel processo civile e amministrativo
- l’imposta ipotecaria e catastale ai sensi dell’articolo 16, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;
- i diritti di copia.    

Gli onorari dovuti al consulente tecnico di parte e all’ausiliario del magistrato sono prenotati a debito a domanda, anche nel caso di transazione della lite, se non è possibile la ripetizione dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali, o dalla stessa parte ammessa, per vittoria della causa o per revoca dell’ammissione.
Lo stesso trattamento si applica agli onorari di notaio per lo svolgimento di funzioni ad essi demandate dal magistrato nei casi previsti dalla legge e l’indennità di custodia del bene sottoposto a sequestro.

Sono spese anticipate dall’erario:
     
a)  gli onorari e le spese dovuti al difensore;                                                  
b) le indennità e le spese di viaggio spettanti ai magistrati, agli appartenenti agli uffici e agli ufficiali giudiziari per le trasferte relative al compimento di atti del processo fuori dalla sede in cui si svolge, nel processo civile;
c) le indennità e le spese di viaggio spettanti a testimoni, a notai, a consulenti tecnici di parte e ausiliari del magistrato, nonché le spese sostenute per l’adempimento dell’incarico da parte di questi ultimi;
d) le spese per gli strumenti di pubblicità legale dei provvedimenti del magistrato nel processo civile;
 f) le spese per le notificazioni a richiesta d’ufficio.    

Sono prenotati a debito o anticipati ai sensi dell’articolo 33, i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione degli ufficiali giudiziari per le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta di parte.   

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ART. 132 T.U  (Imposta di registro della sentenza e compensazione delle spese)

Nel caso di compensazione delle spese, se la registrazione è chiesta dalla parte ammessa al patrocinio, l’imposta di registro della sentenza è prenotata a debito per la metà o per la quota di compensazione ed è pagata per il rimanente dall’altra parte; è pagata per intero dalla parte diversa da quella ammessa al patrocinio che ne chiede la registrazione nel proprio interesse o per uno degli usi previsti dalla legge.

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ART. 133 T.U.   (Pagamento in favore dello Stato)

Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato.

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