Art. 158 Spese nel processo in cui è parte l’amministrazione pubblica

PROCESSI PARTICOLARI

ART. 135 T.U. (Norme particolari per alcuni processi)

1. Le spese relative ai processi di dichiarazione di assenza o di morte presunta sono recuperate nei confronti dei soggetti indicati nell'articolo 50, commi 2 e 3, del codice civile e nei confronti della parte ammessa in caso di revoca dell'ammissione.
2. Le spese relative ai processi esecutivi, mobiliari e immobiliari, hanno diritto di prelazione, ai sensi degli articoli 2755 e 2770 del codice civile, sul prezzo ricavato dalla vendita o sul prezzo dell'assegnazione o sulle rendite riscosse dall'amministratore giudiziario.


ART. 144 T.U. (Processo in cui è parte un fallimento) 

1 . Nel processo in cui è parte un fallimento, se il decreto del giudice delegato attesta che non è disponibile il denaro necessario per le spese, il fallimento si considera ammesso al patrocinio ai sensi e per gli effetti delle norme previste dalla presente parte del testo unico, eccetto quelle incompatibili con l'ammissione di ufficio.

ART 145  T.U.(Processo di interdizione e inabilitazione ad istanza del pubblico ministero)

1. Nel processo di interdizione e di inabilitazione promosso dal pubblico ministero le spese sono regolate dall'articolo 131, eccetto per gli onorari dovuti al consulente tecnico dell'interdicendo o dell'inabilitando, e all'ausiliario del magistrato, i quali sono anticipati dall'erario.
2. Passata in giudicato la sentenza, l'ufficio richiede a tutori e curatori, nella qualità, di presentare entro un mese la documentazione prevista dall'articolo 79, comma 1, lettera e); alla scadenza del termine, l'ufficio chiede all'ufficio finanziario gli adempimenti di cui all'articolo 98. comma 2. trasmettendo l'eventuale documentazione pervenuta.
3. Lo Stato ha diritto di ripetere le spese nei confronti dei tutori e curatori, nella qualità, se il magistrato con decreto accerta il superamento dei limiti di reddito previsti per l'ammissione al patrocinio nei processi civili, sulla base della documentazione richiesta ai beneficiari o sulla base degli accertamenti finanziari..    


Procedura fallimentare

ART. 146 T.U.  (Prenotazioni a debito, anticipazioni e recupero delle spese)
Nella procedura fallimentare, che è la procedura dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura, se tra i beni compresi nel fallimento non vi è denaro per gli atti richiesti dalla legge, alcune spese sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall' Erario.

Sono spese prenotate a debito:
l'imposta di registro ai sensi dell'articolo 59, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;
l'imposta ipotecaria e l'imposta catastale ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;
il contributo unificato;
i diritti di copia. 

Sono spese anticipate dall'erario:
le spese di spedizione o l'indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni a richiesta d'ufficio;
le indennità e le spese di viaggio spettanti a magistrati e ad appartenenti agli uffici per il compimento di atti del processo fuori dalla sede in cui si svolge;
le spese ed onorari ad ausiliari del magistrato;
le spese per gli strumenti di pubblicità dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria. 

Le spese prenotate a debito o anticipate sono recuperate, appena vi sono disponibilità liquide, sulle somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo.
Il giudice delegato assicura il tempestivo recupero. 

Recupero delle spese in caso di revoca del fallimento

In caso di revoca della dichiarazione di fallimento, le spese della procedura fallimentare e il compenso al curatore sono a carico del creditore istante, se condannato ai danni per aver chiesto la dichiarazione di fallimento con colpa; sono a carico del fallito persona fisica, se con il suo comportamento ha dato causa alla dichiarazione di fallimento 


Eredità giacente attivata d'ufficio

ART. 148 T.U.  (Prenotazioni a debito, anticipazioni e recupero delle spese)
Nella procedura dell'eredità giacente attivata d'ufficio alcune spese sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario.
Sono spese prenotate a debito:
il contributo unificato;
i diritti di copia. 


Sono spese anticipate dall'erario:
le spese di spedizione o l'indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni a richiesta d'ufficio; 
le indennità e le spese di viaggio spettanti a magistrati e ad appartenenti agli uffici per il compimento di atti del processo fuori della sede in cui si svolge;
le spese per gli strumenti di pubblicità dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria. 

Il magistrato pone le spese della procedura a carico dell'erede, in caso di accettazione successiva, a carico del curatore, nella qualità, se la procedura si conclude senza che intervenga accettazione. 
L'ipotesi considerata dalla norma è quella in cui il giudice procede d'ufficio, in mancanza di richiesta di persone interessate, alla nomina del curatore dell'eredità non accettata 




ART. 158 (L)(Spese nel processo in cui è parte l'amministrazione pubblica
ammessa alla prenotazione a debito e recupero delle stesse)


1. Nel processo in cui è parte l'amministrazione pubblica, sono prenotati a debito, se a carico dell'amministrazione:

a) il contributo unificato nel processo civile e amministrativo;


b) l'imposta di bollo nel processo contabile e tributario;


c) l'imposta di registro ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nel processo civile e amministrativo;


d) l'imposta ipotecaria e catastale ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;


e) le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile. 

2. Sono anticipate dall'erario le indennità di trasferta o le spese di spedizione degli ufficiali giudiziari per le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta dell'amministrazione.

3. Le spese prenotate a debito e anticipate dall'erario sono recuperate dall'amministrazione, insieme alle altre spese anticipate, in caso di condanna dell'altra parte alla rifusione delle spese in proprio favore.

Ai sensi circolare DAG.18/01/2008.0007601 Ministero della Giustizia – Direzione generale Giustizia Civile- Ufficio I  “ L’art. 158 DPR 115/02 nell’effettuare la ricognizione delle voci di spesa nei processi in cui è parte l’amministrazione pubblica ammessa al beneficio, ha omesso il diritto di copia.....si ritiene possa applicarsi l’istituto della prenotazione a debito anche alla spesa per il rilascio delle copie..”