GRATUITO PATROCINIO
I principi di eguaglianza di tutti i cittadini e l’impegno dello Stato a rimuovere ostacoli che ne limitano, di fatto, l’affermazione in concreto trovano conferma nell’art. 24 della Costituzione nella quale è garantita l’effettiva parità dei singoli di fronte alla giustizia : “ la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione” Il gratuito patrocinio è l’istituto giuridico che consente anche alle persone non abbienti di adire gratuitamente la giustizia o di difendersi giudizialmente dalle altrui pretese nei processi civili, penali, amministrativi, contabili e tributari. La materia disciplinata in maniera organica trova la sua regolamentazione non solo dalla legge 217 del 30 luglio 1990, per come modificata dalla legge n 134 del 29 marzo 2001, e oggi, nella Parte III, del testo unico spese di giustizia articoli dal 74 al 145.
Servizio di informazione sul patrocinio statale
Un apposito servizio di informazione e consulenza in favore degli interessati è preordinato ad una migliore gestione dell’istituto del patrocinio statale e della difesa d’ufficio; il servizio vizio è svolto presso ciascun ordine forense, ai sensi dell’art. 20, legge n. 134/ 2001, e consiste nel fornire dettagliate notizie sia sui costi dei giudizi e sui benefici del patrocinio statale che sulle modalità e sui termini per ottenere la difesa d’ufficio, nonché sugli strumenti da porre in essere per la soluzione di potenziali conflitti di natura civile.
Il servizio è remunerato dagli utenti in base a tariffa che sarà emessa dal Ministero della giustizia in accordo con quello del tesoro. In materia sono in corso di emanazione specifiche norme regolamentari (art. 89 del testo unico).
Può essere ammesso al gratuito patrocinio, imputato o persona offesa dal reato nel processo penale, chi è titolare di un reddito imponibile (art 76 TU) risultante dall’ultima dichiarazione non superiore a € 10.628,16 ( decreto interministeriale del 20 gennaio 2009 pubblicato G.U. n 72 del 27 marzo 2009) se l’interessato convive con il coniuge o altri familiari il limite di reddito (ex art. 92 TU) è elevato di € 1032,91 per ognuno dei familiari conviventi.
L’istanza di ammissione al gratuito patrocinio è (art. 79 TU) redatta in carta semplice e deve contenere a pena di inammissibilità l’indicazione del processo a cui si riferisce, le generalità dell’interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, unitamente ai codici fiscali, una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il reddito e l’impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito,le variazioni rilevanti dei limiti di reddito.
La legge 24 luglio 2008 n 125
di conversione del decreto legge 23 maggio 2008 n 92 :
Art. 12-ter.
Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115
1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 76, dopo il comma 4 e’ aggiunto il seguente:
«4-bis. Per i soggetti gia condannati con sentenza definitiva per i reati di cui agli articoli 416-bis del codice penale, 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell’articolo 80, e 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonche’ per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attivita’ delle associazioni previste dallo stesso articolo, ai soli fini del presente decreto, il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti»;
b) all’articolo 93, il comma 2 e’ abrogato;
c) all’articolo 96, comma 1, le parole: «, ovvero immediatamente, se la stessa e’ presentata in udienza a pena di nullità assoluta ai sensi dell’articolo 179, comma 2, del codice di procedura penale,» sono soppresse;
d) all’articolo 96, comma 2, dopo le parole: «tenuto conto» sono inserite le seguenti: «delle risultanze del casellario giudiziale,».
A breve commento della sopra richiamata normativa
- il punto a che non necessita di particolari chiarimenti
- per il punto b) con l’abrogazione dell’art. 93 comma 2 DPR 11/2002 l’istanza di ammissione al patrocinio non può essere presentata dal difensore direttamente in udienza, resta salva la possibilità, nel silenzio della legge, di presentazione da parte del diretto interessato,
- per il punto c) con la modifica operata all’art. 96 comma 1 viene meno l’obbligo di provvedere “immediatamente” sulla richiesta di concessione del patrocinio