Il gratuito patrocinio nel processo penale

INDICE

 

 

 

Ai sensi dell’art.93 TU l’istanza,in carta semplice sottoscritta dall’interessato con firma autenticata dal difensore o in via amministrativa ex L. 455/2000, è presentata esclusivamente dall’interessato o dal difensore, ovvero inviata a mezzo raccomandata all’ufficio del magistrato  innanzi al quale pende il processo.
Se procede la Corte di Cassazione, l’istanza è presentata all’ufficio del magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.
L’istanza può essere presentata dalla parte direttamente all’udienza ( legge....
In caso di impossibilità a presentare la documentazione di cui all’art. 79 TU essa è sostituita da una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell’interessato.
Nei dieci giorni successivi alla presentazione verificata l’ammissibilità dell’istanza si ha l’ammissione al gratuito patrocinio.
Se l’ammissione è respinta, il  decreto depositato in cancelleria è a cura della stessa comunicato all’imputato e al suo difensore, con facoltà degli stessi di estrarne copia ( pagando i diritti di copia).
Avverso il decreto di rigetto è ammesso, entro venti giorni dalla notizia, ricorso al tribunale che procede in composizione monocratica. Il ricorso va  notificato all’Ufficio finanziario che è parte nel processo.

Ai sensi della  circolare 6 maggio 2003 senza numero, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia sono assoggettati al pagamento del contributo unificato,( importo pari allo scaglione a art.13 t.u, € 70) i ricorsi in materia di onorari di avvocato (legge 794/42) il ricorso avverso il rigetto di ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato in materia penale e l’opposizione al decreto di pagamento del compenso agli ausiliari del magistrato o ai collaboratori che abbiano prestato la propria attività nell’interesse del procedimento.
Si segnala da ultimo che i ricorsi in questione devono essere iscritti nel “ ruolo generale degli affari civili non contenziosi e da trattarsi in camera di consiglio” ( art 13, DM 264/2000)

Ai sensi dell’articolo 98 TU, in caso di ammissione al gratuito patrocinio copia di tutta la documentazione è trasmessa, a cura della cancelleria, all’ufficio finanziario nell’ambito della cui competenza territoriale è situato l’ufficio giudiziario.

Chi è ammesso al gratuito patrocinio può ( art.101 e 102 TU) nominare un  investigatore e un consulente tecnico di parte purché residenti nel distretto di corte d’appello nel quale pende il giudizio.

Torna all'indice

 

 

 

Gli effetti dell’ammissione al gratuito patrocinio sono indicati nell’art. 107 TU che distingue le spese gratuite da quelle anticipate dall’erario.

Sono gratuite le copie degli atti processuali quando necessarie per l’esercizio della difesa.

Sono anticipate dall’erario:
•    le indennità e le spese di viaggio spettanti ai magistrati, agli appartenenti   agli uffici e agli ufficiali giudiziari per le trasferte relative al compimento di atti del processo fuori dalla sede nel quale si svolge;
•    le indennità e le spese di viaggio dei testimoni;
•    le indennità di trasferta,i diritti, le spese di spedizione per le notifiche degli ufficiali giudiziari a richiesta d’ufficio o di parte;
•    le indennità e le spese di viaggio per trasferte, nonché le spese sostenute per l’adempimento dell’incarico, e l’onorario ad ausiliari del magistrato, a consulenti tecnici di parte e a investigatori autorizzati;
•    l’indennità di custodia;
•    l’onorario e le spese degli avvocati;
•    le spese per gli strumenti di pubblicità legale dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria.
•    Ai sensi dell’articolo 108 TU in caso di ammissione relativamente all’azione di risarcimento del danno nel processo penale, quando la spesa è a carico della parte ammessa, sono prenotati a debito:
•    il contributo unificato;
•    le spese forfettizzate per le notifiche a richiesta d’ufficio;
•    l’imposta di registro;
•    l’imposta ipotecaria e catastale.

Nel caso di sentenza, per reato punibile a querela della persona offesa, di non luogo a procedere ovvero di assoluzione dell’imputato ammesso al gratuito patrocinio perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso, il giudice, se condanna il querelante al pagamento delle spese in favore dell’imputato, ne dispone il pagamento in favore dello Stato


In caso di revoca del gratuito patrocinio le spese sono recuperate nei confronti dell’imputato.


La revoca disposta dal magistrato che procede con decreto motivato sia ha:
a)    se l’interessato non provvede a comunicare la variazioni di reddito
b)    se dalla comunicazione delle variazioni risulta un reddito tale da escludere l’ammissione,
c)    se non si è prodotta la certificazione dell’autorità consolare
d)   su istanza dell’Ufficio Finanziario.




Il provvedimento di revoca è impugnabile con la stessa disciplina del rigetto.

Torna all'indice

 

 

La liquidazione dei compensi e delle spese al difensore, all’ausiliario ed al consulente di parte rientra nelle attribuzioni dell’Autorità giudiziaria la liquidazione dell’onorario e delle spese al difensore dell’ammesso al patrocinio statale, ai sensi dell’art. 82 del testo unico. Parimenti la stessa autorità è competente a liquidare l’onorario e le spese del consulente tecnico di parte e dell’eventuale investigatore privato (artt. 83 e 104 del testo unico).

La detta normativa trova applicazione, ove del caso, anche in favore dei difensori di soggetti ammessi al programma di protezione (art. 115), dei difensori di ufficio (art. 116), compresi quelli nominati a persone irreperibili (art. 117) od a minori, dei difensori nominati nel processo civile (art. 141), dei difensori di cittadini stranieri espulsi dallo Stato (art. 142), nei processi previsti dalla legge 4 maggio 1983, n. 184 (art. 141), per gli ausiliari del magistrato nel procedimento di vendita dei beni confiscati (art. 156).

Non sono dovute indennità di missione per difensori scelti in elenchi di altro distretto (art. 82). (dichiarato incostituzionale)

L’onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidate dal magistrato, osservata la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti e previo parere del Consiglio dell’ordine.

I compensi spettanti ad altri ausiliari, al consulente tecnico di parte ed all’investigatore debbono essere rapportati alle specifiche tariffe di cui al D.M. 30 maggio 2002.

 Di conseguenza solo gli onorari del difensore e non pure quelli degli ausiliari debbono essere rapportati ai valori medi di quelli indicati nella tariffa professionale tra minimi e massimi.

Il provvedimento compete all’autorità che ha nominato il consulente al termine della fase processuale od anche all’atto della cessazione dell’incarico, osservate le disposizioni dell’art. 83 del testo unico.


È appena il caso di ricordare come tutti i soggetti che fruiscono delle anticipazioni a carico dell’Erario non possano ricevere compensi o rimborsi di sorta dagli assistiti: ogni patto contrario è nullo ed ogni violazione costituisce illecito disciplinare (art. 85).

Torna all'indice
 

 

 

Prenotazione a debito e eventuale recupero degli onorari del C.T.U. Circolare min. giust. dir. Gen. Aff. Giust Ufficio I prot. dg_DAG_25/01/2006.0009539.U 


E’ stato chiesto di conoscere se nel caso in cui sia stato emesso un decreto di liquidazione per un incarico svolto dal C.T.U. con la disposizione che il pagamento sia posto a carico dell’appellante ammesso al gratuito patrocinio: -la domanda di prenotazione a debito di cui all’art. 131, comma 3, D.P.R. 115/2002 deve essere accordata al C.T. sulla base della produzione di un semplice invito bonario o è necessario invece pretendere che il consulente produca il pignoramento infruttuoso nei confronti del condannato alle spese;  le eventuali spese della procedura esecutiva possono essere inserite a domanda nella prenotazione a debito; -quali sono i codici tributo per il versamento al C.T. delle somme eventualmente riscosse dal concessionario.
Al riguardo si rappresenta quanto segue. L’art. 131 3° comma del T.U. sulle Spese di Giustizia, prevede che “gli onorari dovuti al consulente tecnico di parte e all ‘ausiliario del magistrato, sono prenotati a debito, a domanda, a. che nel caso di transazione della lite, se non è possibile la ripetizione dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali, o dalla stessa parte ammessa, per vittoria della causa o per revoca dell’ammissione.”  Secondo la relazione al testo unico gli onorari al consulente dovrebbero essere prenotati a debito e riscossi con le spese solo dopo la “vana escussione del condannato non ammesso, e dell’ammesso in caso di revoca dell’ammissione, cui è equiparata la vittoria della causa”. Va, tuttavia, rilevato che il citato articolo non parla affatto di “vana escussione”, termine che starebbe ad indicare, secondo la comune accezione, l’esperimento di procedure esecutive, ma si limita a precisare che “gli onorari ... sono prenotati a debito, a domanda, ... se non è possibile la ripetizione.. “, senza precisare cosa debba intendersi per impossibilità della ripetizione.
In considerazione, pertanto, che quando il decreto ha subordinato il pagamento all’esperimento di una particolare procedura lo ha espressamente previsto (vedi art. 116 sul pagamento dell’onorario al difensore di ufficio), sembra doversi ritenere che il legislatore abbia voluto lasciare autonomia al consulente nel richiedere l’annotazione successivamente, anche, al semplice invito bonario ad adempiere (ad esempio la classica raccomandata aJr), o all’esperimento infruttuoso di parte o addirittura di tutta la procedura esecutiva sino al pignoramento negativo. Si è dell’avviso in ogni caso che la domanda di prenotazione debba necessariamente essere corredata da quei documenti che giustifichino la infruttuosità della richiesta di pagamento dell’onorario (raccomandata A/R, atto esecutivo e contestuale precetto per il quale non si sia ottemperato all’obbligo di adempiere, o pignoramento negativo), impedendo in tal modo al consulente, che abbia fatto domanda di prenotazione. Di agire ulteriormente in proprio.
Con riferimento poi alle “spese” sostenute dal consulente per “la vana escussione” dell’onorario dovutogli, deve ritenersi che in assenza di una espressa previsione normativa non possono essere prenotate a debito, anche se ai sensi dell’art. 1196 c.c. le spese per il pagamento sono a carico del debitore (Cass. Penale 2004/23620, RV. 2228792). L’unica spesa che può essere prenotata è l’onorario e di conseguenza le spese di esecuzione del CTU e CTP rimangono a loro carico. Infine, per quanto concerne le modalità di riversamento al consulente delle somme recuperate dal concessionario si evidenzia che il sistema vigente non consente di versare “direttamente” le somme – a terzi, poiché il concessionario riscuote mediante codici tributo che appartengono esclusivamente ad enti o amministrazioni pubbliche.
Pertanto, non esistendo una procedura disciplinata ex lege, l’unica soluzione prospettabile è quella di riscuotere mediante il codice 738T, relativo alle spese anticipate, e, successivamente al recupero, effettuare il pagamento al consulente mediante il registro delle spese pagate.

Torna all'indice

 

 

Liquidazione in favore del difensore d’Ufficio.   

Nel caso in cui si debba procedere alla nomina di un difensore d’ufficio, il magistrato, il PM ovvero la Polizia giudiziaria informano l’interessato sulle disposizioni in materia di difesa di ufficio e di patrocinio statale, nonché dell’obbligo di retribuire il difensore di ufficio nel caso che le sue condizioni non rientrino tra quelle che consentono l’accesso al patrocinio a spese dello Stato (art.103 del testo unico).

Anche nella liquidazione di spese ed onorari al difensore di ufficio si osservano le disposizioni e le tariffe previste per il patrocinio statale, quando il difensore dimostri di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali.

Il testo unico prevede ipotesi alternative:
a) liquidazione e pagamento di onorari e spese al difensore quando lo stesso dimostri di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali (art. 116);
b) liquidazione e pagamento di onorario e spese ex art. 117, primo comma, in favore del difensore nominato a persona irreperibile (o divenuta tale nel corso del procedimento).
 
Il procedimento di liquidazione delle spese ed onorari in favore del  difensore d’ufficio è identico a quello per il patrocinio a spese dello stato.

Il decreto di liquidazione dei compensi a favore del difensore d’ufficio è esente da imposta di registro e dalla formalità della registrazione – risoluzione 26 giugno 2008 n. 267 Agenzia delle entrate-


I compensi del difensore d’ufficio ed il recupero del relativo credito erariale.
(Circolare 23 febbraio 2007, n. 252.11/U del Min. Giustizia, Dir. Gen. Giust. Civ.) Sono pervenuti numerosi quesiti in merito agli adempimenti richiesti alle Cancellerie successivamente alla liquidazione delle spese e degli onorari del difensore d’ufficio ai sensi degli artt. 116 e 117 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115: in particolare sono stati chiesti chiarimenti circa il momento di attivazione del recupero di tali spese, ovvero se lo stesso sia condizionato o meno dalla definizione del giudizio con sentenza di condanna irrevocabile.
Al riguardo si osserva quanto segue.
Come noto, nel caso in cui il difensore d’ufficio dimostri di aver esperito inutilmente la procedura per il recupero dei crediti professionali, l’onorario e le spese spettanti al medesimo sono liquidati con decreto del magistrato nella misura e con le modalità previste dalla disciplina per il patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art. 116 del testo unico. Analogamente si procede nel caso di liquidazione dei compensi al difensore d’ufficio di persona irreperibile (art. 117 dello stesso decreto). Tuttavia, mentre la liquidazione al difensore d’ufficio è subordinata all’infruttuosa azione di recupero nei confronti della persona assistita, nel caso di persona irreperibile il difensore è comunque pagato.
L’Erario ha diritto di ripetere le somme pagate al difensore d’ufficio, con l’unico limite dell’avvenuta ammissione dell’indagato, dell’imputato o del condannato al patrocinio a spese dello Stato (art. 116, secondo comma), in qual-siasi momento anteriore al recupero della somma. La norma richiamata costituisce infatti un’eccezione al disposto dell’art. 109, che prevede che l’ammissione produca effetti dal momento della presentazione della domanda: nei casi disciplinati dall’art. 116, invece, l’ammissione al patrocinio produce effetti retroattivi, sia pure limitatamente alle sole spese ed onorari del difensore.
Condizione per il recupero dei compensi pagati al difensore di persona irreperibile è, invece, la successiva reperibilità della persona assistita (art. 117, secondo comma).
Il diritto dello Stato di ripetere le somme liquidate ai sensi dei citati artt. 116 e 117 può essere esercitato dal momento dell’avvenuto pagamento della somma liquidata ed il titolo è dato dallo stesso decreto di pagamento, prescindendo dall’esito del giudizio di merito, trattandosi di speciali previsioni normative prive di ogni riferimento a tale circostanza.
Pertanto, in tali casi, la Cancelleria dovrà immediatamente attivare l’azione di recupero. A tal fine annoterà la spesa su uno specifico foglio delle notizie (distinto da quello principale del processo, che rimarrà nel fascicolo processuale) e successivamente al pagamento della somma liquidata lo trasmetterà all’ufficio recupero crediti, insieme a copia del decreto di pagamento per il recupero della spesa stessa: copia conforme del foglio delle notizie, firmata per ricevuta da un addetto dell’ufficio recupero crediti, andrà conservata nel sottofascicolo delle spese di giustizia.
L’ufficio recupero crediti procederà al recupero di dette somme secondo le regole generali della riscossione previste dal D.P.R. n. 115/2002, salvo quanto di seguito precisato.
Nei casi di liquidazione di spese e compensi al difensore d’ufficio ex art. 116, qualora il debitore chieda ed ottenga l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la partita di credito andrà annullata per insussistenza ai sensi dell’art. 220 del testo unico.
Per quanto riguarda i crediti di cui all’art. 117, prima di procedere alla notifica dell’invito al pagamento ex art. 143 c.p.c. ed al conseguente annullamento della partita di credito ex art. 219 dello stesso decreto, l’ufficio recupero crediti dovrà accertare la persistenza della condizione di irreperibilità del debitore, assumendo le consuete informazioni dalle competenti Amministrazioni. Naturalmente, in caso di sopravvenuta reperibilità del debitore, sarà attivata nei suoi confronti la procedura di riscossione.
Per i crediti di cui all’art. 117, in caso di definizione del giudizio con sentenza di condanna a pena pecuniaria e detentiva, si suggerisce di richiamare nel registro Mod. 3/SG, nello spazio riservato alle «altre annotazioni», il numero della partita di credito concernente le spese processuali e la pena pecuniaria del procedimento definito con sentenza di condanna anche a pena detentiva, e parimenti andrà annotato su quest’ultima partita di credito il numero di quella relativa alle spese ed onorari del difensore. Tali richiami sono funzionali al recupero integrale dei crediti erariali nel caso di loro reviviscenza ex art. 235 del testo unico, quando pervenga all’ufficio una comunicazione di reperibilità del debitore da parte del Pubblico Ministero: in questi casi, l’iscrizione a ruolo riguarderà anche le somme liquidate ex art. 117.
Infine, si precisa che dovrà essere attivata la procedura di riscossione an che dei compensi già pagati ai difensori d’ufficio dalla darta di entrata in vigore della legge 6 marzo 2001, n. 60. Con tale normativa è stato sostituito l’art. 32 delle norme di attuazione del codice di procedura penale, che disciplinava il pagamento ed il successivo recupero dei crediti professionali vantati dai difensori nei confronti degli indagati, degli imputati e dei condannati inadempienti (art. 17 della legge), ed è stato inserito l’art. 32-òzs delle norme di attuazione dello stesso codice, che, invece, regolava il pagamento dei compensi al difensore della persona sottoposta alle indagini, dell’imputato e del condannato irreperibile ed il successivo recupero (art. 18 della legge). La disciplina di entrambi gli articoli citati è stata interamente recepita e trasfusa negli artt. 116 e 117 del testo unico sulle spese di giustizia.

    
Ai sensi della sentenza della Corte di Cassazione sez. IV 17 dicembre 2008 n. 46392 “...ai fini della liquidazione dell’onorario e delle spese spettanti al difensore di ufficio di persona irreperibile, a fronte di una formale dichiarazione di irreperibilità già intervenuta in sede processuale principale, non può sostenersi sussistente l’onere a carico del difensore, prima di richiedere il compenso con la procedura ex articolo 117, DPR n 115/02, testo unico spese di giustizia, di esperire nuove ricerche dell’imputato si da fornire la prova della persistente irreperibilità di quest’ultimo” 


Torna all'indice