L’emissione del titolo di spesa nel gratuito patrocinio

Il decreto di pagamento in favore del difensore come degli altri ausiliari è sempre comunicato al beneficiario ed alle parti, compreso il Pubblico Ministero.
Il magistrato, su istanza di uno qualsiasi dei predetti soggetti, può sospendere l’esecuzione provvisoria del decreto di pagamento. 
Per i giudizi di Cassazione procede il giudice del rinvio o quello che ha pronunziato la sentenza di merito passata in giudicato.
In ogni caso il giudice competente può provvedere anche per le liquidazioni spettanti nei precedenti gradi o fasi del giudizio, quando l’ammissione al patrocinio sia intervenuta alla definizione del processo (art. 83, secondo comma, del testo unico).
È da rilevare come il G.I.P. possa procedere alla liquidazione dei compensi a favore del difensore, dell’ausiliario, del consulente di parte e dell’investigatore privato anche se l’azione penale non è esercitata (art. 105 del testo unico)

Ai sensi della circolare 19 novembre 1990, n. 8/3621/7(90) del Min. G.G., Aff. Civ.. 
“è rilevante notare come i pagamenti non possono avvenire se non alla definitività dei procedimenti di liquidazione (che consegue alle comunicazioni e mancata impugnazione). L’impugnazione ha effetto sospensivo del provvedimento di liquidazione.”